Revisione annuale iscrizione albo - Elenco della documentazione
Elenco dei documenti e delle dichiarazioni che i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 devono presentare, a norma dell'art. 3, comma 3, del D.M. 11 settembre 2000, n.289

L'art. 3, comma 3, del D.M. 11 settembre 2000, n.289, prevede che il mantenimento dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, è subordinato alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e che la verifica di ciò debba svolgersi annualmente.

Per obbedire al dettato della citata norma, le società iscritte nell'albo debbono presentare all’Ufficio, attraverso la procedura presente nel sito www.portalefederalismofiscale.gov.it , entro il 31 marzo di ciascun anno, la dichiarazione di cui all'art. 18, comma 1, del citato D.M. n.289 del 2000, nella quale dovranno specificare:

1. l'ammontare del capitale sociale interamente versato;
2. la composizione della compagine sociale con ripartizione delle quote fra isoci;
3. la composizione del consiglio di amministrazione (se presente) con le eventuali cariche e deleghe a ciascuno attribuite;
4. eventuali partecipazioni azionarie in altre società, nel caso specificandone la ragione e lo scopo sociale;

I legali rappresentanti ed il collegio dei sindaci delle società dovranno inoltre dichiarare, a norma degli articoli 4,20,e 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15:

1.elenco delle gestioni in atto, divise per tributo od attività;
2. conto della gestione con riepiloghi annuali degli incassi distinti per gestione;
3. esistenza e congruità delle cauzioni stabilite per l'effettuazione delle gestioni; per i concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, la predetta dichiarazione dovrà essere presentata soltanto per le gestioni di servizi previsti dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n.446 del 1997;

I soci delle società dovranno ripetere le dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. n.289 del 2000;

I rappresentanti legali ed i componenti del Consiglio di amministrazione (se presente), dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, i soci nonché i sindaci della società, dovranno a loro volta ripetere le dichiarazioni di cui agli articoli 7, 9 del citato D.M. n.289 del 2000.