Lo statuto A.N.U.T.E.L. ETS (adeguato al D.Lgs. n.117/2017 in data 24.10.2020)
 
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
 

E' costituita l'"Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - Ente del Terzo Settore", in breve "A.N.U.T.E.L. ETS" .

 
Articolo 2 - SEDE
 

L'A.N.U.T.E.L. ha sede in Montepaone (CZ), Via Comunale Della Marina, n. 1. La sede potrà essere variata successivamente dal Presidente per lo stesso Comune e per i Comuni limitrofi, con delibera di Giunta Esecutiva con parere vincolante del Presidente, per altre sedi. Il Consiglio Generale, su proposta vincolante del Presidente potrà istituire sedi Provinciali e Regionali.

 
Articolo 3 - SCOPO
 

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, esercita in via esclusiva e principale le seguenti attività, previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettere d), g) h) i), aventi ad oggetto:
* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
* formazione universitaria e post-universitaria;
* ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Il concreto perseguimento di dette attività sarà realizzato tenuto conto delle seguenti finalità:

  1. svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con Essi nella formazione di nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell'attività dei dipendenti degli stessi Enti, in modo particolare, degli Uffici Tributi degli Uffici Finanziari;
  2. curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei problemi degli associati e per l'attivazione di eventuali proposte normative e legislative;
  3. prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio;
  4. promuovere riunioni a livello provinciale, regionale e nazionale per dibattere i problemi tecnico-giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti, conferenze, incontri di studi allo scopo di studiare e procurare la soluzione dei problemi e migliorare la professionalità degli Amministratori e Operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;
  5. effettuare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i dipendenti dei dipendenti degli stessi Enti, in modo particolare, degli Uffici Tributi degli Uffici Finanziari, anche con appositi fondi gestiti dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze, da altri Ministeri, da Enti o dall'Unione Europea;
  6. attivare, gestire e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali e al corretto funzionamento dell'Associazione, nell'osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell'entrata in vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti;
  7. l'Associazione vaglierà l'opportunità a tutela degli Associati di stipulare appositi contratti o convenzioni al fine di ottenere condizioni vantaggiose, con Società di Assicurazioni, con Banche o con Società di servizi;
  8. l'Associazione può servirsi, con apposito incarico o convenzione, di Società di sua fiducia per fornire servizi e strumenti operativi e per dare un servizio maggiormente qualificato ed efficiente, nell'organizzazione di seminari, corsi, incontri di lavoro, che possono essere effettuate anche a costi vantaggiosi per i propri associati;
  9. può stipulare apposite convenzioni o contratti e protocolli d'intesa con Amministrazioni e Enti Pubblici e loro società partecipate per il raggiungimento dei fini istituzionali;
  10. per il raggiungimento dei fini istituzionali, può costituire o partecipare a Società o Enti, con finalità analoghe. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e di quelle marginali di carattere commerciale e produttivo previste dal numero V. del successivo Articolo 4, sempre che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività sopra elencate. La specifica e puntuale individuazione di dette attività marginali viene delegata dal presente Statuto alla Giunta Esecutiva secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'ar- ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
 
Articolo 4 - PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE PATRIMONIO SOCIALE
 

Il patrimonio destinato alla realizzazione degli scopi associativi è costituito da:

  1. contributi da parte degli associati, non riconducibili alle quote associative;
  2. contributi annuali, straordinari e particolari, corrisposti dagli Associati;
  3. contributi ed elargizioni di Enti Pubblici o Società che, a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione;
  4. eventuali fondi di riserva ordinaria costituiti dalle eccedenze di bilancio che in sede di approvazione del rendiconto l'Assemblea Generale su proposta della Giunta Esecutiva ne destina l'accantonamento;
  5. eventuale riserva straordinaria o qualsiasi altra riserva o fondo, che l'Assemblea Generale su proposta della Giunta Esecutiva riterrà opportuno costituire;
  6. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, elargizioni liberali in denaro; sono accettate dalla Giunta, che ne delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie;
  7. dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o che comunque siano o vengano di proprietà dell'Associazione;
  8. L'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative, da contributi, da sovvenzioni e da liberalità;
  2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
  3. dai frutti del patrimonio e da ogni altra entrata in conto capitale;
  4. da rimborsi;
  5. da attività marginali di carattere commerciale e produttivo. La Giunta Esecutiva delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

 
Articolo 5 - ESERCIZIO SOCIALE
 

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Esecutiva provvede con criteri amministrativi di oculata prudenza a redigere il bilancio preventivo d'intesa con il Presidente, che dove essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno, dall'Assemblea Generale, salvo diverse disposizioni di legge.
A chiusura di ogni esercizio sociale, la Giunta Esecutiva d'intesa con il Presidente provvede alla redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Detti documenti dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta fissata per l'esame e l'eventuale approvazione per poter essere consultati da ogni associato. L'Assemblea dovrà esaminare detti documenti ed eventualmente approvarli entro il 30 Aprile dell'esercizio successivo, o comunque in tempo utile per consentirne il tempestivo deposito presso il competente Registro. Ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione dovrà redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

 
Articolo 6 - ASSOCIATI
 

Sono associati: gli Enti Pubblici Territoriali (Regioni, Provincie, Comuni), i dipendenti degli stessi Enti in modo particolare degli Uffici Tributi e degli Uffici Finanziari degli Enti Locali che condividono gli scopi associativi e che facciano richiesta di ammissione alla associazione. Possono rimanere iscritti nell'apposito registro gli associati dipendenti collocati in pensione o dimessi per qualsiasi motivo dagli Enti di appartenenza.

Non possono essere associati: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli dell'Associazione. Chi desidera diventare associato deve presentare domanda di ammissione all'Associazione, nella quale dichiari di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali e nella quale indichi: nome, cognome, luogo e da- ta di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta e si impegni al pagamento della quota iniziale di ammissione e per le successive quote associative annuali, sia di ogni al- tra contribuzione, anche straordinaria, nella misura e nei termini che verranno statutariamente deliberate dagli Organi sociali.

È facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, a titolo di versamento al fondo di dotazione, né consentono diritti sul patrimonio.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Se alla domanda di ammissione manca il pagamento della quota associativa, si intenderà come non pervenuta, fino a ricevimento della quota medesima. Sull'accoglimento di ammissione ad associato, il Presidente dell'Associazione, dispone l'iscrizione nell'apposito registro, subordinata alla verifica e ratifica della Giunta Esecutiva alla prima riunione utile successiva. L'avvenuta ammissione, o l'eventuale non ammissione, ad associato dovrà essere comunicata all'interessato; contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. Spetta al Consiglio dei Probiviri constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, ne legittimino la non ammissione e provvedere in conseguenza nell'interesse dell'Associazione, se la domanda di adesione viene respinta la quota pagata va restituita.

Il pagamento della quota associativa effettuato dall'aspirante associato successivamente al primo novembre potrà valere, se richiesto nella domanda, a decorrere dall'anno successivo. Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo e così di seguito, (salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente statuto), finché non presenteranno le dimissioni nel modo e termini sopra stabiliti resteranno obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La suddetta quota potrà essere recuperata dall'Associazione attraverso le vie che riterrà più opportune.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto, qualunque sia il valore della quota versata (fatti salvi i versamenti minimi delle quote associa- tive). Il diritto al voto nasce a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro degli Associati ed alla conseguente verifica e/o ratifica da parte della Giunta Esecutiva. L'Associato non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro associato e ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati. L'adesione all'Associazione ha valore a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, così come previsto dal D.lgs. 460 del 4 dicembre 1997 - articolo 5 comma 4 quinquies lettera c - salvo in ogni caso il diritto di recesso.

La Giunta Esecutiva su proposta del Presidente può nominare soci onorari Enti o persone fisiche e/o giuridiche, che si sono distinti in modo particolare nelle attività dell'Associazione, esentandoli dalla quota associativa.

 
Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
 

Gli Associati hanno diritto a frequentare i locali sociali e possono partecipare alle eventuali manifestazioni promosse dall'Associazione. Essi hanno diritto di ottenere informazio- ni dalla Giunta Esecutiva sulle questioni riguardanti le at- tività dell'Associazione. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta alla Giunta Esecutiva che ne cura la tenuta. Ogni Associato è tenuto a partecipare agli sforzi destinati ad assicurare la piena riuscita degli scopi sociali e dei programmi deliberati dagli organi dell'associazione. La qua- lità di Associato si perde, per decesso, per indegnità, per recesso, per decadenza, per esclusione e per morosità pro- tratta per due anni consecutivi anche senza che l'Associato stesso sia stato avvisato della morosità con raccomandata, salvo recupero, previsto dall'articolo 6. I versamenti a qua- lunque titolo effettuati dagli Associati deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Oltre che nei casi previ- sti dall'art. 24 C.C. il recesso è consentito in qualsiasi momento all'Associato che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La deca- denza è deliberata nei confronti dell'Associato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. L'esclusione è delibe- rata nei confronti dell'Associato che danneggi moralmente e materialmente l'Associazione oppure che causi dissidi o di- sordini fra gli Associati. Perde, inoltre, la qualità di Associato: 1. chi non osserva le disposizioni contenute nell'atto costi- tutivo, nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti; 2. chi senza giustificati motivi non adempie puntualmente a- gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione. Spetta alla Giunta Esecutiva constatare e deliberare se ri- corrono i motivi che, a norma di legge e del presente statu- to, ne legittimino il recesso, la decadenza, l'esclusione ecc. da notificare con le motivazioni all'interessato a mez- zo lettera Raccomandata. Spetta ai Probiviri la decisione di tutte le vertenze relative alla interpretazione ed applica- zione delle disposizioni contenute nello statuto oppure deri- vanti da deliberazioni della Giunta Esecutiva o da altro Or- gano dell'Associazione.

 
Articolo 8 - ORGANI
 

Organi dell'Associazione sono:
- Il Presidente;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Consiglio Generale;
- L'Assemblea Generale;
- Il Segretario Generale;
- Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

 
Articolo 9 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
 

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi con la facoltà di agire e resistere in giu- dizio, di nominare Avvocati e Procuratori, per tutte le ope- razioni occorrenti al funzionamento dell'associazione secon- do il proprio Statuto. In assenza od impedimento del Presi- dente uno dei due Vice Presidenti, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Vice Presidente delegato riceve dal Presidente un'apposita delega scritta che viene depositata agli atti dell'associazione e di tale delega il Presidente può mettere a conoscenza la Giunta Esecutiva e il Consiglio Generale. Il Presidente dura in carica per il tempo deciso dall'Assem- blea Generale al momento della elezione, ed è sempre rieleg- gibile. Presiede e cura l'esecuzione dei deliberati dell'As- semblea Generale, del Consiglio Generale e della Giunta Ese- cutiva. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva salvo ratifica da parte di questi alla pri- ma riunione. Convoca e presiede l'Assemblea Generale, sia or- dinaria che straordinaria, convoca e presiede la Giunta Ese- cutiva, convoca e presiede il Consiglio Generale fissandone gli ordini del giorno. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea Generale del Consiglio Generale e della Giun- ta Esecutiva per ogni seduta o per ogni convocazione. Il Pre- sidente può farsi assistere da persona di Sua fiducia al qua- le può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Il Presidente rappresenta l'Associazione avanti le Autorità Giudiziarie, gli Uffici fiscali, le Commissioni Tributarie di ogni grado e qualsiasi altra autorità amministrativa e può farsi rappresentare. Il Presidente dispone l'iscrizione del socio nell'apposito registro salvo verifica e ratifica successiva della Giunta Esecutiva alla prima riunione. Tra i poteri del Presidente rientra quello di poter accettare con il beneficio di inventario, per conto dell'Associazione, le eredità che a quest'ultima sono devolute. Al Presidente è de- mandato inoltre di: * Presentare istanze, ricorsi e controricorsi; * Assicurare il funzionamento dell'Associazione; * Vigilare sulla tenuta della contabilità e sulla conserva- zione dei documenti; * Predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consunti- vo, d'intesa con la Giunta Esecutiva, da sottoporre per l'ap- provazione, all'Assemblea Generale o a chi per essa; * Accertare che si operi in conformità agli interessi del- l'Associazione; * Conferire, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva procure generali; * Dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deli- berazioni presi dagli Organi dell'Associazione; * Nominare periti e arbitri; * Assumere dipendenti, stabilire gli incarichi e le mansio- ni, fissarne le retribuzioni, sospenderli e licenziarli; * Affidare e dare incarico per la tenuta della contabilità a commercialista di Sua fiducia e fissarne il compenso; * Acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili oc- correnti per la gestione dell'Associazione in base a delibe- razione della Giunta Esecutiva; * costituire o partecipare per il raggiungimento dei fini i- stituzionali, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, a Imprese Sociali o altre forme sociali previste dall'Ordina- mento degli Enti del Terzo Settore a ciò finalizzate rive- stendo nelle stesse ruoli di amministrazione e gestione; * Fare qualsiasi operazione Bancaria e finanziaria, quali: 1. apertura e chiusura di c/c Postali, o c/c Bancari e di al- tri conti; 2. disposizioni e prelevamenti dai detti conti, anche median- te assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle dispo- nibilità liquide o su concessioni di credito o, comunque, al- lo scoperto; 3. rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte, girata di assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incas- so; 4. apertura di credito in conto corrente e richiesta di cre- diti in genere. 5. assumere mutui o garanzie per l'acquisto di immobile per trasferire la sede sociale dell'Associazione; 6. stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di lo- cazione e altri contratti occorrenti per lo svolgimento del- l'attività associativa; 7. riscuotere vaglia postali e telegrafici, assegni di qual- siasi specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati da Enti, società, privati ecc. rilasciando le corrispondenti quietanze. 8. gestire e compiere tutte le operazioni previste nello Sta- tuto per il raggiungimento dello stesso scopo sociale. Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche ne- cessarie per l'eventuale conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le competenti autorità e quelle in- tese all'acquisto da parte dell'associazione della persona- lità giuridica. Tutti i poteri gestionali del Presidente de- vono essere esercitati nei limiti della programmazione econo- mica e patrimoniale previsti da fini istituzionali.

 
Articolo 10 - LA GIUNTA ESECUTIVA
 

L'Associazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva, compo- sta da nove membri oltre al Presidente dell'Associazione di cui all'art. 9 e da due Vice Presidenti. I nove membri della Giunta e i due Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, salvo se l'Assemblea Generale all'atto della loro nomina, non ha stabilito un tempo di durata diver- so. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più membri, la Giunta provvede alla loro sostituzione provvisoria, sino alla successiva Assemblea Generale. La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che in modo tas- sativo la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea Generale o al Consiglio Generale e al Presidente. La Giunta su propo- sta del Presidente può delegare alcune delle sue attribuzio- ni ad uno o più suoi Componenti. La Giunta Esecutiva si riunisce possibilmente una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi ne- cessario o su richiesta di almeno un terzo dei Componenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente cinque giorni liberi prima dalla data dell'adunanza a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) o con consegna a mano firmata per ricevuta o a mezzo raccomandata. In caso di ur- genza il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione effettuata per telegramma o con PEC (Posta Elet- tronica Certificata). Gli avvisi di convocazione devono con- tenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare. Se richiesto nell'ordine del giorno la Giunta si può riunire in seconda convocazione nel- lo stesso giorno fissato per la prima, solo a distanza di due ore. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente del- l'Associazione, assistito dal Segretario Generale, se nomina- to, oppure da un Segretario nominato dallo stesso. Per la validità delle adunanze, occorre la personale presen- za della maggioranza dei Componenti della Giunta in prima convocazione mentre in seconda convocazione l'adunanza è va- lida con qualsiasi numero di intervenuti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggio- ranza dei presenti, la votazione avviene per alzata di mano se non viene stabilito diversamente. In caso di parità, pre- vale il voto del Presidente. Le deliberazioni della Giunta devono essere scritte in un apposito libro e i relativi ver- bali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Alle adunanze possono partecipare altresì i Revisori i quali esprimono il loro parere non vincolante. Le riunioni della Giunta devono svolgersi nella sede sociale, ma possono esse- re tenute anche in altre sedi, purché in Italia. ---Le riunioni della Giunta Esecutiva si possono svolgere an- che per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. Il Componente della Giunta Esecutiva che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato moti- vo, si deve ritenere decaduto dall'ufficio. La Giunta ha il potere di ammettere gli aspiranti soci. È di competenza della Giunta Esecutiva di: * Verificare e ratificare le domande di ammissione dei soci e decidere la loro espulsione; * Nominare e revocare il Segretario Generale ed affidarne le funzioni; * Reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi; * Convocare l'Assemblea Generale dei Soci, se non convocata dal Presidente; * Provvedere alla formazione e all'amministrazione dei fondi di riserva; * Proporre all'Assemblea Generale l'accantonamento o la com- pensazione delle perdite come meglio specificato nell'art. 20; * Promuovere Convegni, Seminari e quant'altro elencato al- l'art. 3 del presente statuto per diffondere e far conoscere lo scopo e il funzionamento dell'Associazione; * Predisporre, d'intesa col Presidente, il Bilancio preventi- vo ed il Bilancio consuntivo, comprensivo dell'eventuale Bi- lancio Sociale, dell'Esercizio sociale, nelle forme previste dalla legge; * Stabilire un compenso annuo o un'indennità annua o mensile "per il Presidente", o un emolumento nei limiti e salvo di- vieti di legge; * Stabilire anche su proposta del Presidente, un gettone di presenza o emolumenti individuali annui o una indennità da dare alle cariche elettive, nei limiti e salvo divieti di legge. Se nulla è stato deciso le cariche elettive sono gra- tuite; * Autorizzare il Presidente per la costituzione o partecipa- zione per il raggiungimento dei fini istituzionali, di So- cietà, anche di capitali a ciò finalizzate.

 
Articolo 11 - CONSIGLIO GENERALE
 

Il Consiglio Generale è composto da venti membri effettivi più cinque supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci, oltre al Presidente di cui all'art. 8 del presente statuto, che lo presiede. I membri del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di dimissio- ni o di decesso di un Consigliere, subentra un Consigliere supplente per ordine di anzianità o in mancanza il Consiglio Generale provvede alla sua sostituzione chiedendo la convali- da alla prima Assemblea Generale; in tal caso i Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere del Consi- glio Generale medesimo. I Componenti del Consiglio Generale non convalidati o mancan- ti, saranno eletti con la prima Assemblea Generale valida. Il Consiglio Generale delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, decide sull'istituzione delle se- di Provinciali e Regionali e ne stabilisce le competenze co- me meglio previsto dall'art. 18. Fissa le quote associative. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga ne- cessario, o quanto ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque, almeno due volte l'anno. La convocazione a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) viene effettuata dal Presidente o da uno dei due Vice Presi- denti delegato per iscritto dal Presidente dell'Associazione o dalla Giunta Esecutiva con lettera raccomandata o mediante avviso a mano o PEC (Posta Elettronica Certificata), da con- segnarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; deve contenere l'elenco degli oggetti su cui si de- ve discutere e votare, il luogo della riunione, la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione; la seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché a distanza di due ore. Le deli- berazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e a parità di voti prevale quello del Presiden- te. In prima convocazione, deve essere presente e votare al- meno la metà più uno dei Consiglieri. In seconda convocazio- ne l'adunanza è valida con qualsiasi numero di Consiglieri. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, di cui al- l'art. 9 ed in sua assenza o impedimento, sarà delegato a ta- le funzione, dallo stesso, un Vice Presidente, in base ad ap- posita delega scritta depositata agli atti dell'Associazione. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segre- tario. ---Le riunioni del consiglio generale si possono svolgere an- che per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

 
Articolo 12 - ASSEMBLEA GENERALE
 

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. La convocazione del- l'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è effettuata dal Pre- sidente, o da chi ne fa le veci, con lettera o PEC (Posta E- lettronica Certificata) a ciascun Associato inviata almeno quindici giorni prima dalla data di convocazione, ed anche con pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, alme- no 30 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere oltre all'ordine del giorno, il luogo della riunione, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea in seconda con- vocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché a distanza non inferiore a due ore. L'Assem- blea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla se- de sociale. I soci sono convocati in Assemblea ordinaria se non previsto diversamente due volte all'anno dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva per l'approvazione del bilancio pre- ventivo e consuntivo. ---L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislo- cati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollega- ti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli as- sociati. L'Assemblea ordinaria provvede: * all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, com- prensivo dell'eventuale Bilancio sociale, dell'Esercizio So- ciale; * alla nomina del Presidente dell'Associazione; * alla nomina della Giunta Esecutiva, che si compone di 9 membri oltre il Presidente e due Vice Presidenti; * alla nomina dei Componenti il Consiglio Generale, che si compone di 20 membri effettivi più cinque supplenti, oltre il Presidente dell'Associazione che lo presiede; * alla nomina dell'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti nei termini e con le modalità ed i limiti di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive eventuali modifiche e/o integrazioni; * alla nomina del Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri; * a deliberare su qualsiasi altro argomento attinente alla gestione dell'associazione riservato alla sua competenza dal presente statuto o dalle leggi. Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomi- na per le cariche sociali dovrà essere fatta a scrutinio se- greto o per alzata di mano. È ammesso il voto per delega, o- gni associato può avere massimo cinque deleghe. Nel caso di nomina di associati che abbiano riportato pari voti si consi- dera eletto il più anziano di età. L'Assemblea straordinaria provvede a: * modificare l'atto costitutivo e lo statuto; * stabilire l'eventuale scioglimento dell'Associazione; * nominare i liquidatori e stabilire i loro poteri; * deliberare su qualsiasi altro argomento previsto espressa- mente di sua competenza dal presente statuto e dalla legge. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea: tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. I soci possono inter- venire in Assemblea per rappresentanza, facendosi rappresen- tare da altri soci anche se membri del Consiglio Generale, salvo che per l'approvazione delle deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi a cura del- l'associazione. Ciascun socio non può rappresentare per dele- ga più di cinque soci. La regolarità della delega sarà accer- tata dal Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in mancanza, da uno dei due Vice Presidenti della Giunta Ese- cutiva, su delega scritta dal Presidente o da altra persona designata dal Presidente stesso. Il Presidente nomina un Segretario anche non socio e sce- glie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci. Spet- ta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità del- la convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire all'Assemblea e la validità delle deleghe. Le de- liberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascrit- ti in apposito libro, bollato e vidimato a norma di legge, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite per deliberare sia nell'Assemblea ordinaria che straordina- ria, ad eccezione per quelle relative allo scioglimento del- l'Associazione, se in prima convocazione intervenga o sia rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda con- vocazione, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di in- tervenuti o rappresentati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei soci presenti o rappresentati. Per la revisione o modificazione del presente statuto è necessario il voto del- l'Assemblea Generale, specificatamente convocata a tale sco- po o dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva alla cui adunan- za partecipino almeno tre quarti degli Associati e che la de- liberazione ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu- zione del patrimonio ai sensi del successivo art. 19, occor- re il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 
Articolo 13 - IL SEGRETARIO GENERALE
 

La Giunta Esecutiva, se lo ritiene opportuno, può nominare tra i soci e non soci, un Segretario Generale, come previsto all'art. 8, che dura in carica fino a revoca dalla medesima Giunta Esecutiva e comunque fino alla scadenza del mandato della Giunta stessa. Al Segretario Generale all'atto della nomina possono essere affidate le seguenti funzioni: 1. Verbalizzare delle adunanze della Giunta Esecutiva, del Consiglio Generale, dell'Assemblea Generale; 2. Coadiuvare il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consi- glio Generale nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento del- l'Associazione; 3. Curare la tenuta del libro verbali della Giunta Esecuti- va, del Consiglio Generale, dell'Assemblea Generale, ed even- tuali altri libri sociali; 4. Allo stesso possono essere attribuiti anche altre funzio- ni stabilite dalla Giunta Esecutiva.

 
Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
 

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito, in composizione mo- nocratica oppure in composizione collegiale, da tre persone. In caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, devono essere nominati altresì due membri supplenti e tra i componenti effettivi l'Assemblea deve provvedere alla nomina del Presidente. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di control- lo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di control- lo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive eventuali modifiche e/o inte- grazioni. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la re- visione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi- stro. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei componenti ef- fettivi subentra il componente supplente più anziano per età. Essi durano in carica per il tempo deciso dall'Assem- blea Generale al momento della loro nomina e sono sempre rie- leggibili. Il compenso spettante all'organo di controllo è stabilito con delibera dell'Assemblea e accettato dai suoi componenti, all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio e tiene conto delle diverse funzioni svolte (eventuale revisione legale) e del fatto che al Presidente spetta una maggiorazione del compenso in ragione della sua carica. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corret- ta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora appli- cabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo con- creto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitorag- gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposi- zioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. 117/2017 e sue successive eventuali modifiche e/o integrazioni ed at- testa che il bilancio sociale sia stato redatto in confor- mità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso D.Lgs. 117/2017 e sue successive eventuali modifiche e/o in- tegrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del moni- toraggio svolto dall'organo di controllo. Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nell'apposi- to libro verbali. L'organo di controllo, se richiesto dal Presidente, può assistere alle adunanze dell'Assemblea Gene- rale, del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, per l'illustrazione dei Bilanci, e fornire i relativi chiarimen- ti. I componenti dell'organo di controllo che non svolgono correttamente il loro compito e che su invito del Presidente non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e du- rante un esercizio sociale, a due adunanze della Giunta Ese- cutiva, decadono dall'ufficio.

 
Articolo 15 - CONTROVERSIE E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra que- sti e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposti alla competenza di tre Probiviri da nominarsi, fra soci e non so- ci, dall'Assemblea Generale. I Probiviri durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, non hanno diritto a compenso, salvo diversa decisione dell'Assemblea e nominano nel loro ambito il Presidente. I ricorsi, al fine di sotto- porre le eventuali controversie, dovranno essere inviati en- tro 30 giorni al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede sociale dove, a cu- ra del Presidente dell'Associazione saranno consegnati al Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedura ed il suo lo- do sarà inappellabile.

 
Articolo 16 - NORME GENERALI DEGLI ORGANI
 

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo diversa dispo- sizione della Giunta Esecutiva. Tutti gli organi hanno la du- rata per il tempo deciso dall'Assemblea Generale al momento della loro nomina e i loro componenti sono rieleggibili. In caso di vacanza, potranno riunirsi e deliberare fino alle successive elezioni.

 
Articolo 17 - SINDACATI
 

L'Associazione riconosce il ruolo dei Sindacati, per la tutela dei diritti e dei doveri dei lavoratori.

 
Articolo 18 - SEDI PROVINCIALI E REGIONALI
 

Gli aderenti all'Associazione potranno operare a livello ter- ritoriale articolandosi secondo le esigenze locali, in appo- site sedi, previa autorizzazione del Consiglio Generale, che, su proposta del Presidente, ne delibererà l'istituzio- ne. Il Consiglio Generale fisserà di volta in volta il fun- zionamento di dette sedi, ne fisserà le competenze e limiti dell'autonomia. Le sedi medesime saranno così costituite: Provinciali (che saranno composte: da un Presidente e da cin- que componenti il direttivo Provinciale); Regionali, (che sa- ranno composte: da un Presidente e dai rispettivi Presidenti Provinciali).

 
Articolo 19 - SCIOGLIMENTO
 

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scio- glimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata. In caso di estinzio- ne o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, sulla base dell'individuazione effettuata dalla Giunta Esecutiva, previo positivo e preventivo parere del- l'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive eventuali modifiche e/o inte- grazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

 
Articolo 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disci- plinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche e/o integrazioni.